Personale di riferimento: Cecilia Cantalupo
L'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, dispone che ''[...]fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Nell’ambito degli incarichi consentiti, “le amministrazioni potranno legittimamente sottoscrivere contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate dall’art 7 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’art. 7 comma 6 del medesimo decreto Legislativo”. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attivita' lavorativa.
Ultimo aggiornamento
15.10.2025